L’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) da la possibilità alle imprese di sospendere il pagamento dei finanziamenti in corso. Il comma 2 recita:
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in
tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per poter sospendere il finanziamento occorre produrre un’autocertificazione così come previsto dal comma 3 che si riporta: “La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
Lo studio ha prodotto lo schema di autocertificazione per le società e per le ditte individuali che riportiamo di seguito:
Autocertificazione per le società
Oggetto: Autocertificazione art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) comma 2.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato a ……………… residente in ……………………… in qualità di legale rappresentante della società ………………………. con sede in ……………………….. Partita IVA ……………….. codice fiscale ………………………, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
Visto
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
Dichiara
• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Luogo e data
Firma
Autocertificazione per le ditte individuali
Autocertificazione art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) comma 2.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato a ……………… residente in ……………………… in qualità di titolare della ditta ………………………. con sede in ……………………….. Partita IVA ……………….. codice fiscale ………………………, ai sensi del decreto ….. ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
Visto
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
Dichiara
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Luogo e data
Firma