In attesa del nuovo decreto che dovrebbe essere concentrato quasi esclusivamente sulla concessione di liquidità alle imprese, una possibilità che hanno le imprese stesse per ottenere liquidità e ristrutturare le proprie esposizioni è di far ricorso L’articolo 49 comma 1 lettera d) del decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. Questo articolo prevede la possibilità di rinegoziare il debito a condizione che venga richiesto un credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo residuo. Cosa vuol dire in soldoni? Che avete la possibilità di sedervi a tavolino con l’istituto di credito e oltre a rinegoziare il mutuo in corso potete chiedere almeno un altro 10%, per esempio se dovete ancora pagare 100.000 euro potete rinegoziare il mutuo e chiedere in aggiunta almeno 10.000 euro. L’articolo 49 va in deroga alle leggi previgenti per 9 mesi, quindi qualora foste interessati occorre subito prendere contatto con la vostra banca.
Vi riporto le parti interessate della norma:
“Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti
disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
applicano le seguenti misure:
………
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; ……..